Legge 10/91

La Legge 10/91 è stata emanata il 09 gennaio 1991 ed è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.13 del 16/01/1991. Si compone di tre Titoli, il primo è: “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”; il secondo, “Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici”, è invece la porzione di Legge 10/91 riferita all’edilizia. Infine, il Titolo III “Disposizioni finali” conclude il testo di questa legge.

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A cosa serve la Legge 10/91?

La Legge 10/91 è preposta a dimostrare che l’edificio, oggetto d’intervento di edificazione o ristrutturazione, è conforme ai parametri minimi di efficienza e prestazione energetica fissati dalla stessa Legge 10/91, da altre leggi o da normative tecniche alle quali viene fatto riferimento.

In particolare, sono prescritti i limiti massimi di trasmittanza termica dell’involucro edilizio e sono indicate le caratteristiche tecniche ed i rendimenti che gli impianti devono avere; sono fissati gli spessori minimi di isolamento termico per le tubazioni ed è prescritta la certificazione energetica per gli edifici, anche se solamente per il fabbisogno di calore invernale. Con quest’ultimo provvedimento si vuole dimostrare che l’immobile è energeticamente efficiente, perchè rispetta i parametri prestazionali forniti dalla Legge 10 risparmio energetico.

Dopo la Legge 10/91, ve ne sono state altre integrative e sostitutive, sia a livello nazionale che regionale, in particolare per definirne le modalità di attuazione; in ogni caso è sempre stato mantenuto il riferimento alla relazione dettata dalla Legge “madre”.

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Quando è obbligatorio adeguarsi alla Legge 10/91?

L’intervento, su immobile pubblico o privato,  deve adeguarsi alle prescrizioni della Legge 10/91 nei seguenti casi:

– Nuova costruzione
– Manutenzione straordinaria, ristrutturazione o ampliamento (interventi definiti dalle legge 457 del 5-11-1978)
– Installazione di nuovo impianto termico o ristrutturazione dello stesso

Nell’ articolo 33 sono indicate le modalità e le procedure di controllo e verifica del rispetto delle prescrizioni; nell’articolo 34 sono invece riportate le sanzioni pecuniarie per i casi di mancato soddisfacimento dell’obbligo.

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Legge 10/91 e successive modifiche

Alla Legge 10/91 sono seguite alcune integrazioni e numerosi decreti attuativi, con differenti prescrizioni a seconda della regione nella quale viene eseguito l’intervento edilizio. In particolare, con il Decreto Legislativo n.192 del 19 agosto 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.222 del 23/09/2005,  la Legge 10/91 è finalmente stata attuata; tale D.Lgs., oltre alla Legge 10/91, recepisce anche la direttiva comunitaria 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia.

Nel D.Lgs. 192/2005 sono riportati i limiti massimi di trasmittanza degli elementi opachi e trasparenti, in funzione della regione climatica di appartenenza; sono fornite indicazioni per l’integrazione di pannelli solari fotovoltaici e termici ed è indicato il metodo di stesura della relazione tecnica già prevista dalla Legge 10/91. Infine, sono nuovamente ribaditi i rendimenti minimi dei generatori di calore.

In seguito è stato emanato il Decreto Legislativo n.311 del 29/12/2006, che contiene le disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. 192/2005 e che rappresenta l’ultima revisione della Legge 10/91.

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